4/02/2011

ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DELLA SCUOLA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
I SINDACATI DELLA SCUOLA RIBADISCONO LA VALIDITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE


Treviso - La prima nota (del 13/01/2011 a firma Palumbo) della Direzione Scolastica Regionale del Veneto che interpreta l'applicazione del Decreto Brunetta 150/2009, ha dato modo ad alcuni Dirigenti Scolastici di disapplicare, unilateralmente, dai contratti di Istituto sottoscritti, quanto previsto da alcune norme contrattuali presenti nell'articolo 6 del CCNL della Scuola. Successivamente la prima nota a firma Palumbo è stata integrata e chiarita dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, nelle precisazioni del 27.01.2011 prot. N. 1438, in cui s'invita a non modificare i contratti già sottoscritti e a mantenere l'organizzazione del lavoro in essere nelle scuole dove le trattative sono ancora in corso, ribadendo che "l'interesse della collettività deve essere sempre perseguito con priorità"; in sostanza mantenendo contenuti e procedure contrattuali già in essere da più anni.


Le organizzazioni sindacali provinciali della scuola (Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil scuola, Snals, Gilda), in merito alle problematiche emerse riguardo la contrattazione integrativa di istituto, smentendo ciò che è stato fatto da Dirigenti scolastici, ribadiscono la piena validità del Contratto Collettivo Nazionale 2006/09, in vigore anche per i prossimi tre anni (a causa della Legge 122/10 che ha bloccato il rinnovo dei contratti vigenti). A conferma di questo, oltre alla nota del 27/11/2011 della Direzione Scolastica Regionale del Veneto, viene considerata la nota 8578 del 23.09.2010 in cui il Ministero dell'Istruzione e Ricerca richiamava la necessità che "le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente", e la nota 1734 del 31/01/2011 dell'Ufficio Scolastico regionale della Toscana ancora più definitiva nel prevedere il mantenimento della contrattazione secondo le modalità vigenti.


Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil scuola, Snals, Gilda, affermando che l'art. 6 CCNL 2006/2009 conserva la sua piena efficacia, riaffermano che la contrattazione di Istituto va fatta nei modi e sulle materie in esso previste e ricordano che i revisori dei conti devono limitarsi ad una verifica della regolarità contabile e non hanno alcun titolo ad intervenire nel merito delle materie di contrattazione.


Quanto si afferma è fatto a garanzia e tutela di tutti i lavoratori della scuola, Dirigenti compresi, per evitare l'insorgere di contenziosi, anche alla luce delle recenti sentenze di vari giudici del lavoro che hanno confermato la validità dei contratti collettivi nazionali vigenti nella loro interezza, in attesa del loro rinnovo. Le Organizzazioni sindacali provinciali hanno inviato un comunicato chiarificatore a tutti i lavoratori (Dirigenti scolastici compresi) di tutte le scuole provinciali.

Treviso, 4 febbraio 2011